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Statuto

approvato dal Congresso di Trevi 20-21 Aprile 2011

 

STATUTO SINDACATO PERSONALE VIAGGIANTE

 

Art. 1

Con il presente Statuto si sancisce la costituzione in Sindacato della categoria del Personale Viaggiante assumendo la denominazione di SINDACATO PERSONALE VIAGGIANTE (S.P.V.)

 

Art. 2

Il S.P.V. appartiene all’Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base (Or.S.A.) di cui recepisce i regolamenti.

Il S.P.V. è impegnato a sostenere ogni iniziativa volta al raggiungimento di un Sindacato Autonomo dei lavoratori che svolgono attività ferroviaria  in una realtà Confederale di rappresentanza di tutto il mondo del lavoro.

 

Art. 3

Il S.P.V. è apartitico, ripudia ogni qualsivoglia influenza di organismi e persone che perseguono fini di carattere politico o comunque ideologico.

 

Art. 4

Il S.P.V. ha lo scopo di ottenere, con ogni lecito idoneo mezzo la realizzazione di condizioni atte ad assicurare alla categoria rappresentata l’esercizio effettivo del diritto a migliorare le condizioni di vita morale, economica, sociale e giuridica.

 

Art. 5

La democrazia interna del S.P.V. viene assicurata attraverso la elezione di tutte le cariche sociali con scrutinio segreto, riconoscendo l’inviolabilità dei diritti sovrani degli iscritti.

Le procedure elettorali sono stabilite nel Regolamento Interno S.P.V. Or.S.A. Ferrovie.

 

Art. 6

Il S.P.V. ha la sua  sede nazionale in Roma e la sua esistenza non ha limiti di durata.

 

 

 

TITOLO II

 

SOCI

 

Art. 7

Possono iscriversi al S.P.V. tutti i dipendenti del Personale Viaggiante ovvero Bordo/Accompagnamento, operanti presso gli Impianti e/o strutture operative in esercizio, che svolgono attività di trasporto e controllo sui convogli/mezzi nonché le figure professionali che svolgono attività connesse al servizio a bordo treno.

 

Art. 8

L’ammissione al  S.P.V. è assicurata senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica, nazionale, sociale e di condizioni personali. Tutti sono eleggibili alle cariche sociali dopo almeno sei mesi dalla data di iscrizione.

Il S.P.V.  promuove ed applica la pari opportunità tra i sessi.

 

 

Art. 9

Non sono ammessi a far parte del S.P.V. coloro che risultino iscritti ad altra organizzazione sindacale.

 

 

Art. 10

L’iscrizione al S.P.V. avviene attraverso il rilascio di delega per trattenuta a ruolo dei contributi sindacali. La trattenuta a ruolo della prima quota determina la data di iscrizione, considerando anche la trattenuta di quote relative a mensilità arretrate.

 

Art. 11

La sottoscrizione della delega implica la conoscenza ed accettazione del presente Statuto, dello Statuto Or.S.A. Ferrovie  e dei  regolamenti.

 

Art. 12

Ogni socio s’impegna a migliorare la propria conoscenza sindacale, a partecipare attivamente allo studio ed alla risoluzione dei problemi relativi a tutte le azioni che il S.P.V., intraprende, a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dal  S.P.V., assicurare il massimo aiuto e contributo di idee personali necessarie a realizzare le iniziative e le attività, osservare le deliberazioni degli organi del S.P.V., tenere sempre buona condotta morale e civile, non svolgere alcuna propaganda politica ed elettorale nell’ambito delle sedi e delle riunioni del S.P.V., non avvalersi della propria posizione nel S. P.V. per scopi politici od elettorali.

 

 

Art. 13

Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le seguenti sanzioni:

        deplorazione con diffida;

        destituzione dalla carica;

        espulsione.

 

Sono causa di espulsione:

a)      le trasgressioni agli obblighi imposti dalle norme statutarie, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi del S.P.V.;

b)      ogni azione che procuri discredito al S.P.V. o ad un associato;

c)      l’immoralità;

d)      qualsiasi propaganda tendenziosa riguardante le determinazioni degli Organi del S.P.V.

 

Art. 14

Il Consiglio Nazionale dei Probiviri è il solo competente a giudicare in ultima istanza le mancanze previste dall’articolo 13.

 

 

 

TITOLO III

 

CAPO PRIMO

 

DEGLI ORGANI NAZIONALI

 

 

Art. 15

 

 

Sono ORGANI NAZIONALI:

 

a)      IL CONGRESSO NAZIONALE

b)      IL CONSIGLIO NAZIONALE

c)      L’ASSEMBLEA ESECUTIVA

d)      L’ESECUTIVO NAZIONALE

e)      IL SEGRETARIO NAZIONALE

f)       IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

g)      IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

 

 

Art. 16

Tutte le cariche nazionali decadono all’apertura di ogni Congresso ordinario.

In caso di Congresso straordinario farà fede quanto previsto dall’ordine del giorno di convocazione.

 

 

 

 

CAPO SECONDO

 

DEL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art. 17

Il CONGRESSO NAZIONALE è l’organo supremo del Sindacato Personale Viaggiante.

Esso si riunisce ogni quattro anni, precedendo e in stretta correlazione alla convocazione del Congresso Federativo, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi (stabilendo anche l’ordine del giorno), oppure a maggioranza dei Soci dietro richiesta sottoscritta ed inoltrata a mezzo delle sezioni periferiche che restano responsabili dell’autenticità delle firme.

I pre-Congressi Sezionali prima e quelli Compartimentali/Regionali dopo, sono chiamati a dibattere i temi congressuali indicati dal CONSIGLIO NAZIONALE.

 

 

Art. 18

Il CONGRESSO NAZIONALE è composto dai delegati in rapporto di uno a venticinque eletti nei Congressi Compartimentali/Regionali e dai Membri di diritto.

Sono Membri di diritto:

        i componenti il CONSIGLIO NAZIONALE con voto 1;

        il COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI  con voto 1;

        il COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI  con voto 1

        i rappresentanti  R.S.U. / R.L.S. iscritti al S.P.V.  e in carica alla data di celebrazione del Congresso, con voto 1.

 

Le delibere del Congresso sono valide quando siano presenti  almeno il 50% + 1 dei voti congressuali.

 

Il CONGRESSO NAZIONALE elegge l’ESECUTIVO NAZIONALE su liste predefinite di n° 5 nominativi contenenti l’indicazione delle rispettive cariche di cui all’art. 25 e sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto che esprimano almeno il 20% dei voti congressuali; esamina l’azione svolta dal CONSIGLIO NAZIONALE; delibera sull’indirizzo sindacale e gli indirizzi amministrativi del nuovo quadriennio; elegge i Membri  del COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI; modifica lo STATUTO SOCIALE; elegge, su liste predefinite, i 15 componenti del CONSIGLIO NAZIONALE e i relativi sostituti.

 

 

CAPO TERZO

 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 

Art. 19

Il CONSIGLIO NAZIONALE è l’organo deliberante del S.P.V. tra un Congresso e l’altro, opera nel quadro normativo delle direttive generali stabilite dal Congresso precedente e da parere definitivo su ogni decisione degli altri organi categoriali per tutte le attività sindacali, rivendicative, tecniche, amministrative e di gestione del S.P.V.

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà di sostituire, tra un congresso e l’altro, in presenza di dimissioni volontarie o di fatto, entro 90 giorni, sino a 2/5 dell’ESECUTIVO NAZIONALE inizialmente eletto dal congresso.

Sono eleggibili, su proposta dell’ESECUTIVO NAZIONALE, gli iscritti che accettino la candidatura.

Il numero dei candidati deve essere almeno il doppio degli eleggibili. L’ elezione avviene tramite scheda appositamente predisposta, con i nominativi dei candidati. Il voto è segreto e si esprime con preferenza unica. In presenza di almeno il 50% +1  degli aventi diritto al voto, viene eletto il candidato (ovvero i candidati) che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

 

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha l’obbligo di convocare il CONGRESSO:

        in sessione ordinaria una volta scaduto il mandato;

        in sessione straordinaria quando si verificano le condizioni previste dall’articolo 17.

 

Nomina il PRESIDENTE, delibera su tutte le azioni del S.P.V., coordina il regolare funzionamento degli Organi Sociali, amministra i beni sociali, esamina la relazione che l’ ESECUTIVO NAZIONALE  sottopone al CONGRESSO NAZIONALE, approva i rendiconti preventivi e consuntivi entro il 31 maggio di ogni anno, fissa i contributi sociali nonché le modalità di ripartizione degli stessi, emana modifiche ai regolamenti.  Il CONSIGLIO NAZIONALE  a maggioranza semplice ha facoltà di delegare i suoi compiti (o parte di essi)  all’ESECUTIVO NAZIONALE.

 

Art. 20

Il CONSIGLIO NAZIONALE viene convocato:

        dall’ESECUTIVO NAZIONALE  almeno una volta l’anno in sessione ordinaria;

        in caso di necessità in sessione straordinaria dietro richiesta della maggioranza (50% + 1) dei suoi componenti o all’unanimità dell’ESECUTIVO NAZIONALE;

        può essere convocato a richiesta della maggioranza (50% + 1 dei componenti) del

Comitato Centrale.

 

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà, a seguito di motivata mozione di sfiducia sottoscritta da

almeno 1/3 i suoi componenti, di sfiduciare l’ESECUTIVO NAZIONALE  a seguito di votazione a maggioranza qualificata (667/1000), l’ ESECUTIVO NAZIONALE.

Può inoltre sostituire a maggioranza semplice fino ad un massimo dei 2/5 dei componenti l’ESECUTIVO NAZIONALE, qualora dimissionari.

 

 

 

Art. 21

Il CONSIGLIO NAZIONALE è composto:

        da quindici membri eletti su liste predefinite dal CONGRESSO NAZIONALE

        dai SEGRETARI COMPARTIMENTALI /REGIONALI  S.P.V.

        dal Presidente del COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI

        da qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi permanenti a  carattere nazionale dell’ Or.S.A.

 

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno il 50% +  1 degli aventi diritto.

 

Art. 22

La vacanza in via permanente e per qualsiasi ragione di un Membro eletto dal CONGRESSO NAZIONALE, viene colmata così come specificato all’art. 18.

 

 

CAPO QUARTO

 

DELL’ASSEMBLEA ESECUTIVA

E DELL’ ESECUTIVO NAZIONALE

 

Art. 23

L’ASSEMBLEA ESECUTIVA è l’organo di gestione delle direttive impartite dal CONGRESSO e dal CONSIGLIO NAZIONALE, ne persegue la realizzazione e le finalità.

Delibera e programma l’attività sindacale, rivendicativa e tecnico organizzativa del S.P.V.

Ha facoltà di delegare parte dei suoi compiti all’ ESECUTIVO NAZIONALE. E’ convocato almeno DUE volte l’anno dall’ESECUTIVO NAZIONALE.

L’ASSEMBLEA ESECUTIVA è composta dall’ESECUTIVO NAZIONALE e dai SEGRETARI COMPARTIMENTALI  / REGIONALI del S.P.V.

 

 

Art. 24

L’ ESECUTIVO NAZIONALE è l’organo che rappresenta il S.P.V. di fronte alla Società ed altri Organismi.

Provvede all’attuazione delle norme statutarie, delle delibere del CONSIGLIO NAZIONALE e dell’ASSEMBLEA ESECUTIVA.

Esamina e studia i progetti di legge concernenti il rapporto di impiego della categoria e più in generale l’ordinamento ferroviario; conduce indagini e studi avvalendosi, ove occorra, della collaborazione e dell’assistenza di commissioni tecniche costituite da esperti nel campo giuridico e medico.

Può istituire commissioni permanenti o temporanee con elementi del Sindacato per lo studio o l’attuazione di programmi.

Adotta i provvedimenti del CONSIGLIO NAZIONALE, se da questi delegato a norma dell’art. 19.

 

Ha inoltre i seguenti compiti:

a)      coordina il funzionamento dei vari organi sociali prendendo tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento dei fini del S.P.V.  sempre nell’ambito delle direttive Congressuali e del CONSIGLIO NAZIONALE;

b)      convoca il CONSIGLIO NAZIONALE in sessione ordinaria, o in sessione straordinaria, quan-do si verificano le condizioni previste dall’art. 20;

c)      cura e dirige la propaganda e la stampa;

d)      adotta in via d’urgenza tutti i provvedimenti di competenza del CONSIGLIO NAZIONALE, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;

e)      prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato;

f)       predispone la relazione sull’attività sindacale ed il rendiconto per i vari organi deliberanti ;

g)      designa i vari responsabili dei settori di attività del S.P.V.;

h)      organizza i CONGRESSI NAZIONALI.

 

 

Art. 25

L’ ESECUTIVO NAZIONALE è l’Organo Esecutivo del S.P.V.  Viene eletto dal CONGRESSO NAZIONALE su liste predefinite di cinque nominativi, contenente l’indicazione degli incarichi,  con votazione a scrutinio segreto e maggioranza qualificata. Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga la maggioranza dei 667/1000 dei voti congressuali, al terzo scrutinio verrà eletta la lista che ha ricevuto  più voti..

 

E’ composto da:

 

1 SEGRETARIO NAZIONALE

1 SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

3 MEMBRI DI SEGRETERIA NAZIONALE

 

L’ ESECUTIVO NAZIONALE può designare un massimo di sei  TECNICI da utilizzare per impegni ben individuati che partecipano alle riunioni e trattative nazionali specifiche e all’approfondimento delle disposizione normative del gestore dell’infrastrutture. Può istituire commissioni internazionali per i rapporti con i sindacati delle società di trasporto europee.

 

 

 

 

CAPO QUINTO

 

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

E  DEL CASSIERE NAZIONALE

 

 

Art. 26

Il SEGRETARIO NAZIONALE ha la firma di tutte le operazioni sociali; rappresenta legalmente il S.P.V.;

è autorizzato a rilasciare procure generali e speciali a mandatari per far valere eventuali azioni in giudizio;

è responsabile dei fondi del S.P.V. la cui cura è affidata al CASSIERE NAZIONALE.

Le facoltà del SEGRETARIO NAZIONALE nel caso di suo impedimento per qualsiasi ragione, sono devolute al SEGRETARIO NAZIONALE  AGGIUNTO  e, in assenza di quest’ultimo, al Membro di Segreteria più anziano.

 

 

Art. 27

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO sostituisce il Segretario NAZIONALE nelle specifiche competenze, quando questi ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.

E’ specifica competenza del SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura inoltre la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali. Svolge compiti di raccordo e di coordinamento con le Segreterie S.P.V. Regionali / Compartimentali.

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  cura in accordo con la segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.

 

Art. 28

Il CASSIERE NAZIONALE su indirizzo del SEGRETARIO NAZIONALE e dell’ESECUTIVO NAZIONALE      provvede, nel rispetto delle norme di legge in materia finanziaria e fiscale, nonché di quanto deliberato dal CONSIGLIO NAZIONALE S.P.V., alla gestione finanziaria delle risorse di propria competenza.

Viene indicato dal Segretario Nazionale e predispone entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto consuntivo e quello preventivo per l’esercizio corrente, che metterà a disposizione dei membri del Consiglio Nazionale, unitamente ad idonea documentazione riguardo alla gestione finanziaria e allo stato patrimoniale del S.P.V. Decade dall’incarico in caso di mancata approvazione dei rendiconti.

 

CAPO SESTO

 

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

 

 

 

Art. 29

Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI  è l’organo di controllo amministrativo, della gestione finanziaria e patrimoniale del S.P.V.

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Congresso a scrutinio segreto.

 

Art. 30

Le funzioni, prerogative e competenze del COLLEGIO dei SINDACI sono quelle previste dalle leggi vigenti. In particolare verificano ogni tre mesi i libri contabili eseguendo gli opportuni riscontri di cassa.

 

Art. 31

Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI risponde al CONGRESSO NAZIONALE del proprio operato.

Il PRESIDENTE del COLLEGIO, eletto tra i suoi membri effettivi, partecipa a titolo consultivo alle sessioni del CONSIGLIO NAZIONALE.

 

 

CAPO SETTIMO

 

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

 

Art. 32

Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI è il massimo organo di garanzia statutaria. Ha il compito di decidere sulle divergenze che potessero sorgere tra i vari Organi Sociali del S.P.V. e fra questi ed i Soci o tra i Soci, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  40 e 41.

E’ composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal CONGRESSO NAZIONALE a scrutinio segreto.

Il PRESIDENTE del COLLEGIO viene eletto fra i suoi membri effettivi.

I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell’apertura dei lavori congressuali a tutti i livelli.

 

 

TITOLO IV

 

DEGLI ORGANI PERIFERICI

 

 

 

Art. 33

 

L’Organizzazione periferica del S.P.V. si articola in:

a)      CONGRESSO COMPARTIMENTALE/REGIONALE

b)      DIRETTIVO COMPARTIMENTALE/REGIONALE

c)      SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE

d)      SEZIONI LOCALI

e)      COLLEGIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE DEI PROBIVIRI.

 

 

Art. 34

Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE/REGIONALE  ha i seguenti compiti:

a)      studiare i problemi di carattere organizzativo delle sezioni locali;

b)      convocare il CONGRESSO COMPARTIMENTALE / REGIONALE;

c)      esaminare i programmi futuri;

d)      eleggere la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE / REGIONALE;

e)      approvare le relazioni da inviare agli organi nazionali.

 

Si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno prima della riunione degli organi nazionali, Consiglio Nazionale e Comitato Centrale.

 

Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE / REGIONALE è composto:

a)      dai membri della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE / REGIONALE;

b)      da qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi permanenti S.P.V. ed a carattere Nazionale o Compartimentale / Regionale dell’Or.S.A.

c)      dai rappresentanti  in carica R.S.U / R.L.S. eletti nelle liste Or.S.A. ed iscritti al S.P.V.

 

Art. 35

Il Congresso Compartimentale/Regionale è convocato in sessione ordinaria almeno VENTI GIORNI prima del Congresso Nazionale S.P.V. ordinario, costituendosi in Congresso per gli adempimenti degli articoli 17 e 18 del presente Statuto e per il rinnovo delle cariche Compartimentali/Regionali.

Del Congresso Compartimentale fanno parte di diritto i delegati eletti nelle Assemblee degli Impianti di giurisdizione territoriale, i rappresentanti in carica R.S.U / R.L.S. iscritti  al S.P.V ,  i membri del CONSIGLIO NAZIONALE S.P.V. residenti nel Compartimento/Regione. Sarà garantita la rappresentanza di un delegato per Sezione.

Le Sezioni con più di 15 iscritti, eleggeranno un ulteriore delegato ogni 15 iscritti, senza contabilizzazione dei resti.

 

Art. 36

La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE è composta di tre membri.

E’ l’organo direttivo Compartimentale/Regionale.

Viene eletta dal Direttivo Compartimentale/Regionale a scrutinio segreto e maggioranza qualificata su liste predisposte di tre nominativi, con l’indicazione delle cariche di SEGRETARIO COMPARTIMENTALE / REGIONALE,  SEGRETARIO AGGIUNTO, VICE SEGRETARIO; garantendo la rappresentanza alle diverse realtà lavorative in cui sono presenti gli aderenti al S.P.V.,  ovvero la presenza di un membro che opera nella Pax ed uno che opera nel T.P.L...

Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga la maggioranza di 667/1000, alla terza votazione viene eletta la lista che otterrà la maggioranza semplice dei votanti.

 

 

Art. 37

La sede della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE deve essere ubicata nella località sede dell’ex compartimento/regione delle F.S.

Il SEGRETARIO COMPARTIMENTALE / REGIONALE può risiedere e prestare servizio in qualsiasi località del Compartimento.

 

 

Art. 38

La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE  ha il compito di organizzare l’attività sindacale in tutti gli impianti di giurisdizione della società Trenitalia e delle altre Imprese ferroviarie.

Negli impianti dove sono presenti le due Divisioni Pax e TMR della Società Trenitalia e/o altre imprese ferroviarie la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE è chiamata ad operare nell’interesse di tutti i lavoratori iscritti, coordinandone le problematiche tenendo conto del numero dei soci esistenti negli impianti, l‘importanza degli impianti stessi e le necessità organizzative.

 

Art. 39

I SINDACI NAZIONALI hanno facoltà di esaminare i libri contabili Compartimentali/Regionali.

 

Art. 40

Il COLLEGIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE dei PROBIVIRI è l’organo di garanzia statutaria del compartimento.

Decide sulle divergenze che potessero sorgere fra i vari organi Compartimentali/Regionali, fra questi e i soci, o tra i soci.

E’ composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi.

I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell’apertura dei lavori congressuali compartimentali/regionali.

Le sanzioni erogate dal Collegio dei Probiviri Compartimentale/Regionale possono essere impugnate in appello con ricorso al Collegio Nazionale corrispondente.

 

Art. 41

Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI, in ultima istanza, per dare unità ed uniformità di garanzia, è competente a giudicare anche sulle controversie a carattere compartimentale e locale.

 

Art. 42

Tutti gli iscritti al S.P.V. fanno parte della sezione locale nella cui giurisdizione è compreso il proprio Impianto.

Dette sezioni devono:

a)      eleggere il responsabile di sezione;

b)      sviluppare al massimo l’adesione del personale viaggiante al S.P.V.;

c)      curare la distribuzione della stampa;

d)      sostenere gli obiettivi e le rivendicazioni del S.P.V.;

e)      collaborare con la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE / REGIONALE;

f)       assistere l’azione dei rappresentanti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie partecipando attivamente alle elezione dei soci S.P.V.;

g)      mantenere i collegamenti con gli organi compartimentali/regionali.

 

 

Art. 43

Le sezioni locali hanno i seguenti organi:

 

        il Responsabile di Sezione;

        l’Assemblea dei Soci.

 

Art. 44

L’Assemblea dei Soci è l’organizzazione di base che esprime la volontà degli iscritti al S.P.V.

Essa è convocata dal Responsabile di Sezione oppure quando lo richieda un terzo dei soci.

Ha il compito di eleggere il responsabile di sezione ed i delegati al Congresso Compartimentale/Regionale.

 

Art. 45

Il Responsabile di Sezione deve:

a)      portare a conoscenza della Segreteria Compartimentale/Regionale tutte le istanze scaturite dall’Assemblea dei Soci;

b)      mantenere i contatti con gli organi nazionali;

c)      assistere i soci del proprio impianto nelle controversie con l’Azienda anche avvalendosi della collaborazione degli organi compartimentali o nazionali;

d)      distribuire la stampa e la propaganda nel proprio impianto.

 

 

TITOLO V

 

DELLA FINANZA E DEL PATRIMONIO

 

Art. 46

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili in proprietà al S.P.V. ovunque dislocati.

Presso la sede della Segreteria Nazionale esiste, continuamente aggiornato, un libro inventario dei beni patrimoniali.

Le entrate del S.P.V. sono costituite dalle quote sociale e da contribuzioni.

 

Art. 47

Il S.P.V. risponde delle obbligazioni assunte dal SINDACATO NAZIONALE, da persone da esso delegate nei limiti delle competenze e dei fini statutari.

Il SEGRETARIO NAZIONALE rappresenta il S.P.V. di fronte a terzi e alla Autorità Giudiziaria.

 

Art. 48

Il SEGRETARIO NAZIONALE è il responsabile dei fondi S.P.V. per la cui gestione si avvale del CASSIERE NAZIONALE.

Detti fondi sociali debbono categoricamente essere disponibili per quanto previsto dal bilancio preventivo.

Ogni spesa non prevista in preventivo, e quindi straordinaria, deve essere sottoposta all’ ESECUTIVO  NAZIONALE e da esso approvata.

 

Art. 49

Gli organi periferici del S.P.V. sono rappresentati nei confronti degli Istituti di Credito dal SEGRETARIO NAZIONALE.

L’ESECUTIVO NAZIONALE può disporre controlli amministrativi e interventi di natura finanziaria nei confronti degli organi periferici.

Le obbligazioni assunte verso chiunque da questi ricadono sotto la responsabilità degli stessi.

L’ESECUTIVO NAZIONALE non è tenuto a sollevarne le obbligazioni.

 

 

Art. 50

L’esercizio finanziario è riferito all’anno solare.

Il CASSIERE NAZIONALE ha l’obbligo di predisporre i rendiconti; assolvere gli obblighi previsti dall’art. 29 e sottoporli all’approvazione del CONSIGLIO NAZIONALE entro il 31 Maggio di ogni anno.

 

Art. 51

Le Segreterie Compartimentali/Regionali hanno l’obbligo di compilare annualmente il proprio rendiconto su prospetto predisposto e di inviarne copia entro il 31 Marzo di ogni anno all’ESECUTIVO NAZIONALE.

 

Art. 52

Nessuno può richiedere finché esiste il S.P.V. la divisione delle attività, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna, per qualsiasi titolo, compreso i contributi versati.

 

 

TITOLO VI

 

MODIFICHE STATUTO – SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE E VARIE

 

Art. 53

Le modifiche allo Statuto del S.P.V. sono effettuate dai CONGRESSI NAZIONALI a maggioranza qualificata (667/1000)dei voti congressuali.

 

 

Art. 54

Un mese prima della convocazione del CONGRESSO NAZIONALE le proposte di modifica devono pervenire all’ ESECUTIVO NAZIONALE con la deliberazione di proposta dell’organo proponente.

Tali proposte saranno tempestivamente recapitate a tutti i Segretari Regionali/Compartimentali per opportuna e preventiva conoscenza.

 

 

Art. 55

Lo scioglimento del S.P.V. può avvenire solo per deliberazione dei soci a mezzo referendum.

Il CONSIGLIO NAZIONALE, constatato il risultato, provvede alla nomina dei liquidatori a norma di legge, dichiarando l’Ente a favore del quale devolvere le attività.

 

 

Art. 56

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti Interno e Amministrativo  S.P.V - Or.S.A. e le leggi italiane.

 

 

 

 

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