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Statuto
approvato dal Congresso
di Trevi 20-21 Aprile 2011
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STATUTO SINDACATO PERSONALE VIAGGIANTE
Art. 1
Con il presente Statuto si sancisce la costituzione in Sindacato della categoria
del Personale Viaggiante assumendo la denominazione di SINDACATO PERSONALE
VIAGGIANTE (S.P.V.)
Art. 2
Il S.P.V. appartiene all’Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base (Or.S.A.)
di cui recepisce i
regolamenti.
Il S.P.V. è impegnato a sostenere ogni iniziativa volta al raggiungimento di un
Sindacato Autonomo dei lavoratori che svolgono attività ferroviaria in una realtà Confederale di
rappresentanza di tutto il mondo del lavoro.
Art. 3
Il S.P.V. è apartitico, ripudia ogni qualsivoglia influenza di organismi e
persone che perseguono fini di carattere politico o comunque ideologico.
Art. 4
Il S.P.V. ha lo scopo di ottenere, con ogni lecito idoneo mezzo la realizzazione
di condizioni atte ad assicurare alla categoria rappresentata l’esercizio
effettivo del diritto a migliorare le condizioni di vita morale, economica,
sociale e giuridica.
Art. 5
La democrazia interna del S.P.V. viene assicurata attraverso la elezione di
tutte le cariche sociali con scrutinio segreto, riconoscendo l’inviolabilità
dei diritti sovrani degli iscritti.
Le procedure elettorali sono stabilite nel Regolamento Interno S.P.V. Or.S.A.
Ferrovie.
Art. 6
Il S.P.V. ha la sua sede nazionale
in Roma e la sua esistenza non ha limiti di durata.
TITOLO II
SOCI
Art. 7
Possono iscriversi al S.P.V. tutti i dipendenti del Personale
Viaggiante ovvero Bordo/Accompagnamento, operanti presso gli Impianti e/o
strutture operative in esercizio, che svolgono attività di trasporto e controllo
sui convogli/mezzi nonché le figure professionali che svolgono attività connesse
al servizio a bordo treno.
Art. 8
L’ammissione al S.P.V. è assicurata
senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica,
nazionale, sociale e di condizioni personali. Tutti sono eleggibili alle cariche
sociali dopo almeno sei mesi dalla data di iscrizione.
Il S.P.V. promuove ed applica la
pari opportunità tra i sessi.
Art. 9
Non sono ammessi a far parte del S.P.V. coloro che risultino iscritti ad altra
organizzazione
sindacale.
Art. 10
L’iscrizione al S.P.V. avviene attraverso il rilascio di delega per trattenuta a
ruolo dei contributi sindacali. La trattenuta a ruolo della prima quota
determina la data di iscrizione, considerando anche la trattenuta di quote
relative a mensilità arretrate.
Art. 11
La sottoscrizione della delega implica la conoscenza ed accettazione del
presente Statuto, dello Statuto Or.S.A. Ferrovie
e dei regolamenti.
Art. 12
Ogni socio s’impegna a migliorare la propria conoscenza sindacale, a partecipare
attivamente
allo studio ed alla risoluzione dei problemi relativi a tutte le azioni che il
S.P.V., intraprende, a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dal S.P.V., assicurare il massimo aiuto e
contributo di idee personali necessarie a realizzare le iniziative e le
attività, osservare le deliberazioni degli organi del S.P.V., tenere sempre
buona condotta morale e civile, non svolgere alcuna propaganda politica ed
elettorale nell’ambito delle sedi e delle riunioni del S.P.V., non avvalersi
della propria posizione nel S. P.V. per scopi politici od elettorali.
Art. 13
Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le
seguenti
sanzioni:
•
deplorazione con diffida;
•
destituzione dalla carica;
•
espulsione.
Sono causa di espulsione:
a) le
trasgressioni agli obblighi imposti dalle norme statutarie, dai regolamenti,
dalle deliberazioni degli organi del S.P.V.;
b) ogni
azione che procuri discredito al S.P.V. o ad un associato;
c)
l’immoralità;
d) qualsiasi
propaganda tendenziosa riguardante le determinazioni degli Organi del S.P.V.
Art. 14
Il Consiglio Nazionale dei Probiviri è il solo competente a giudicare in ultima
istanza le mancanze previste dall’articolo 13.
TITOLO III
CAPO PRIMO
DEGLI ORGANI NAZIONALI
Art. 15
Sono ORGANI NAZIONALI:
a) IL
CONGRESSO NAZIONALE
b) IL
CONSIGLIO NAZIONALE
c)
L’ASSEMBLEA ESECUTIVA
d)
L’ESECUTIVO NAZIONALE
e) IL
SEGRETARIO NAZIONALE
f) IL
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
g) IL
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 16
Tutte le cariche nazionali decadono all’apertura di ogni Congresso ordinario.
In caso di Congresso straordinario farà fede quanto previsto dall’ordine del
giorno di convocazione.
CAPO SECONDO
DEL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 17
Il CONGRESSO NAZIONALE è l’organo supremo del Sindacato Personale Viaggiante.
Esso si riunisce ogni quattro anni, precedendo e in stretta correlazione alla
convocazione del Congresso Federativo, salvo convocazione straordinaria che può
essere richiesta dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi (stabilendo
anche l’ordine del giorno), oppure a maggioranza dei Soci dietro richiesta
sottoscritta ed inoltrata a mezzo delle sezioni periferiche che
restano responsabili dell’autenticità delle firme.
I pre-Congressi Sezionali prima e quelli Compartimentali/Regionali dopo, sono
chiamati a dibattere i temi congressuali indicati dal CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 18
Il CONGRESSO NAZIONALE è composto dai delegati in rapporto di uno a venticinque
eletti nei Congressi Compartimentali/Regionali e dai Membri di diritto.
Sono Membri di diritto:
•
i componenti il CONSIGLIO NAZIONALE con voto 1;
•
il COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
con voto 1;
•
il COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
con voto 1
•
i rappresentanti R.S.U. / R.L.S.
iscritti al S.P.V. e in carica alla
data di celebrazione del Congresso, con voto 1.
Le delibere del Congresso sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei voti
congressuali.
Il CONGRESSO NAZIONALE elegge l’ESECUTIVO NAZIONALE su liste predefinite di n° 5
nominativi contenenti l’indicazione delle rispettive cariche di cui all’art. 25
e sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto che esprimano
almeno il 20% dei voti congressuali; esamina l’azione svolta dal CONSIGLIO
NAZIONALE; delibera sull’indirizzo sindacale e gli indirizzi amministrativi del
nuovo quadriennio; elegge i Membri
del COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;
modifica lo STATUTO SOCIALE; elegge, su liste predefinite, i 15
componenti del CONSIGLIO NAZIONALE e i relativi sostituti.
CAPO TERZO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 19
Il CONSIGLIO NAZIONALE è l’organo deliberante del S.P.V. tra un Congresso e
l’altro, opera nel quadro normativo delle direttive generali stabilite dal
Congresso precedente e da parere definitivo su ogni decisione degli altri
organi categoriali per tutte le attività sindacali, rivendicative, tecniche,
amministrative e di gestione del S.P.V.
Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà di sostituire, tra un congresso e l’altro, in
presenza di dimissioni volontarie o di fatto, entro 90 giorni, sino a 2/5
dell’ESECUTIVO NAZIONALE inizialmente eletto dal congresso.
Sono eleggibili, su proposta dell’ESECUTIVO NAZIONALE, gli iscritti che
accettino la candidatura.
Il numero dei candidati deve essere almeno il doppio degli eleggibili. L’
elezione avviene tramite scheda appositamente predisposta, con i nominativi dei
candidati. Il voto è segreto e si esprime con preferenza unica. In presenza di
almeno il 50% +1 degli aventi
diritto al voto, viene eletto il candidato (ovvero i candidati) che ha ottenuto
il maggior numero di preferenze.
Il CONSIGLIO NAZIONALE ha l’obbligo di convocare il CONGRESSO:
•
in sessione ordinaria una volta scaduto il mandato;
•
in sessione straordinaria quando si verificano le condizioni previste
dall’articolo 17.
Nomina il PRESIDENTE, delibera su tutte le azioni del S.P.V., coordina il
regolare funzionamento degli Organi Sociali, amministra i beni sociali, esamina
la relazione che l’ ESECUTIVO NAZIONALE
sottopone al CONGRESSO NAZIONALE, approva i rendiconti preventivi e
consuntivi entro il 31 maggio di ogni anno, fissa i contributi sociali nonché le
modalità di ripartizione degli stessi,
emana modifiche ai regolamenti. Il
CONSIGLIO NAZIONALE a maggioranza
semplice ha facoltà di delegare i suoi compiti (o parte di essi) all’ESECUTIVO NAZIONALE.
Art. 20
Il CONSIGLIO NAZIONALE viene convocato:
•
dall’ESECUTIVO NAZIONALE almeno una
volta l’anno in sessione ordinaria;
•
in caso di necessità in sessione straordinaria dietro richiesta della
maggioranza (50% + 1) dei suoi componenti o all’unanimità dell’ESECUTIVO
NAZIONALE;
•
può essere convocato a richiesta della maggioranza (50% + 1 dei componenti) del
Comitato Centrale.
Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà, a seguito di motivata mozione di sfiducia
sottoscritta da
almeno 1/3 i suoi componenti, di sfiduciare l’ESECUTIVO NAZIONALE a seguito di votazione a maggioranza
qualificata (667/1000), l’ ESECUTIVO NAZIONALE.
Può inoltre sostituire a maggioranza semplice fino ad un massimo dei 2/5 dei
componenti l’ESECUTIVO NAZIONALE, qualora dimissionari.
Art. 21
Il CONSIGLIO NAZIONALE è composto:
•
da quindici membri eletti su liste predefinite dal CONGRESSO NAZIONALE
•
dai SEGRETARI COMPARTIMENTALI /REGIONALI
S.P.V.
•
dal Presidente del COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI
•
da qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi
permanenti a carattere nazionale
dell’ Or.S.A.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti
almeno il 50% + 1
degli aventi diritto.
Art. 22
La vacanza in via permanente e per qualsiasi ragione di un Membro eletto dal
CONGRESSO
NAZIONALE, viene colmata così come specificato all’art. 18.
CAPO QUARTO
DELL’ASSEMBLEA ESECUTIVA
E DELL’ ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 23
L’ASSEMBLEA ESECUTIVA è l’organo di gestione delle direttive impartite dal
CONGRESSO e dal CONSIGLIO NAZIONALE, ne persegue la realizzazione e le finalità.
Delibera e programma l’attività sindacale, rivendicativa e tecnico organizzativa
del S.P.V.
Ha facoltà di delegare parte dei suoi compiti all’ ESECUTIVO NAZIONALE. E’
convocato almeno DUE volte l’anno dall’ESECUTIVO NAZIONALE.
L’ASSEMBLEA ESECUTIVA è composta dall’ESECUTIVO NAZIONALE e dai SEGRETARI
COMPARTIMENTALI / REGIONALI del
S.P.V.
Art. 24
L’ ESECUTIVO NAZIONALE è l’organo che rappresenta il S.P.V. di fronte alla
Società ed altri
Organismi.
Provvede all’attuazione delle norme statutarie, delle delibere del CONSIGLIO
NAZIONALE e dell’ASSEMBLEA ESECUTIVA.
Esamina e studia i progetti di legge concernenti il rapporto di impiego della
categoria e più in generale l’ordinamento ferroviario; conduce indagini e studi
avvalendosi, ove occorra, della collaborazione e dell’assistenza di commissioni
tecniche costituite da esperti nel campo giuridico e medico.
Può istituire commissioni permanenti o temporanee con elementi del Sindacato per
lo studio o l’attuazione di programmi.
Adotta i provvedimenti del CONSIGLIO NAZIONALE, se da questi delegato a norma
dell’art. 19.
Ha inoltre i seguenti compiti:
a) coordina
il funzionamento dei vari organi sociali prendendo tutte le iniziative che
ritiene opportune per il conseguimento dei fini del S.P.V. sempre nell’ambito delle direttive
Congressuali e del CONSIGLIO NAZIONALE;
b) convoca il
CONSIGLIO NAZIONALE in sessione ordinaria, o in sessione straordinaria, quan-do
si verificano le condizioni previste dall’art. 20;
c) cura e
dirige la propaganda e la stampa;
d) adotta in
via d’urgenza tutti i provvedimenti di competenza del CONSIGLIO NAZIONALE, salvo
successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;
e) prende
tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato;
f)
predispone la relazione sull’attività sindacale ed il rendiconto per i vari
organi deliberanti ;
g) designa i
vari responsabili dei settori di attività del S.P.V.;
h) organizza i CONGRESSI
NAZIONALI.
Art. 25
L’ ESECUTIVO NAZIONALE è l’Organo Esecutivo del S.P.V. Viene eletto dal CONGRESSO NAZIONALE
su liste predefinite di cinque nominativi, contenente l’indicazione degli
incarichi, con
votazione a scrutinio segreto e maggioranza qualificata. Qualora nelle prime due
votazioni non si raggiunga la maggioranza dei 667/1000 dei voti congressuali, al
terzo scrutinio verrà eletta la
lista che ha ricevuto più voti..
E’ composto da:
1 SEGRETARIO NAZIONALE
1 SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
3 MEMBRI DI SEGRETERIA NAZIONALE
L’ ESECUTIVO NAZIONALE può designare un massimo di sei TECNICI da utilizzare per impegni ben
individuati che partecipano alle riunioni e trattative nazionali specifiche e
all’approfondimento delle disposizione normative del gestore
dell’infrastrutture. Può istituire commissioni internazionali per i rapporti
con i sindacati delle società di trasporto europee.
CAPO QUINTO
DEL SEGRETARIO NAZIONALE
E
DEL CASSIERE NAZIONALE
Art. 26
Il SEGRETARIO NAZIONALE ha la firma di tutte le operazioni sociali; rappresenta
legalmente il S.P.V.;
è autorizzato a rilasciare procure generali e speciali a mandatari per far
valere eventuali azioni in giudizio;
è responsabile dei fondi del S.P.V. la cui cura è affidata al CASSIERE
NAZIONALE.
Le facoltà del SEGRETARIO NAZIONALE nel caso di suo impedimento per qualsiasi
ragione, sono devolute al SEGRETARIO NAZIONALE
AGGIUNTO e, in assenza di
quest’ultimo, al Membro di
Segreteria più anziano.
Art. 27
Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO sostituisce il Segretario NAZIONALE nelle
specifiche competenze, quando questi ne sia impedito per qualsiasi ragione,
assicurando la continuità nella conduzione.
E’ specifica competenza del SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO lo studio dei problemi
rivendicativi generali e cura inoltre la soluzione dei problemi sociali
associati a rivendicazioni sindacali. Svolge compiti di raccordo e di
coordinamento con le Segreterie S.P.V. Regionali / Compartimentali.
Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
cura in accordo con la segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie, tutte le vertenze
di carattere giudiziario interessanti la categoria.
Art. 28
Il CASSIERE NAZIONALE su indirizzo del SEGRETARIO NAZIONALE e dell’ESECUTIVO
NAZIONALE
provvede, nel rispetto delle norme di legge in materia finanziaria e fiscale,
nonché di quanto
deliberato dal CONSIGLIO NAZIONALE S.P.V., alla gestione finanziaria delle
risorse di propria competenza.
Viene indicato dal Segretario Nazionale e predispone entro il 30 aprile di
ciascun anno il rendiconto consuntivo e quello preventivo per l’esercizio
corrente, che metterà a disposizione dei membri del Consiglio Nazionale,
unitamente ad idonea documentazione riguardo alla gestione finanziaria e allo
stato patrimoniale del S.P.V. Decade dall’incarico in caso di mancata
approvazione dei rendiconti.
CAPO SESTO
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
Art. 29
Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI è
l’organo di controllo amministrativo, della gestione finanziaria e patrimoniale
del S.P.V.
Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Congresso
a scrutinio
segreto.
Art. 30
Le funzioni, prerogative e competenze del COLLEGIO dei SINDACI sono quelle
previste dalle leggi vigenti. In particolare verificano ogni tre mesi i libri
contabili eseguendo gli opportuni riscontri di cassa.
Art. 31
Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI risponde al CONGRESSO NAZIONALE del proprio
operato.
Il PRESIDENTE del COLLEGIO, eletto tra i suoi membri effettivi, partecipa a
titolo consultivo alle sessioni del CONSIGLIO NAZIONALE.
CAPO SETTIMO
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 32
Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI è il massimo organo di garanzia statutaria.
Ha il compito di decidere sulle divergenze che potessero sorgere tra i vari
Organi Sociali del S.P.V. e fra questi ed i Soci o tra i Soci, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 40 e
41.
E’ composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal CONGRESSO
NAZIONALE a scrutinio segreto.
Il PRESIDENTE del COLLEGIO viene eletto fra i suoi membri effettivi.
I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell’apertura dei
lavori congressuali a tutti i livelli.
TITOLO IV
DEGLI ORGANI PERIFERICI
Art. 33
L’Organizzazione periferica del S.P.V. si articola in:
a) CONGRESSO
COMPARTIMENTALE/REGIONALE
b) DIRETTIVO
COMPARTIMENTALE/REGIONALE
c) SEGRETERIA
COMPARTIMENTALE/REGIONALE
d) SEZIONI
LOCALI
e) COLLEGIO
COMPARTIMENTALE/REGIONALE DEI PROBIVIRI.
Art. 34
Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE/REGIONALE
ha i seguenti compiti:
a) studiare i
problemi di carattere organizzativo delle sezioni locali;
b) convocare
il CONGRESSO COMPARTIMENTALE / REGIONALE;
c) esaminare
i programmi futuri;
d) eleggere
la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE
/ REGIONALE;
e) approvare
le relazioni da inviare agli organi nazionali.
Si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno prima della riunione
degli organi nazionali, Consiglio Nazionale e Comitato Centrale.
Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE / REGIONALE è composto:
a) dai membri
della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE / REGIONALE;
b) da
qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi permanenti
S.P.V. ed a carattere Nazionale o Compartimentale / Regionale dell’Or.S.A.
c) dai
rappresentanti in carica R.S.U /
R.L.S. eletti nelle liste Or.S.A. ed iscritti al S.P.V.
Art. 35
Il Congresso Compartimentale/Regionale è convocato in sessione ordinaria almeno
VENTI GIORNI prima del Congresso Nazionale S.P.V. ordinario, costituendosi in
Congresso per gli adempimenti degli articoli 17 e 18 del presente Statuto e per
il rinnovo delle cariche Compartimentali/Regionali.
Del Congresso Compartimentale fanno parte di diritto i delegati eletti nelle
Assemblee degli
Impianti di giurisdizione territoriale, i rappresentanti in carica R.S.U /
R.L.S. iscritti al S.P.V , i membri del CONSIGLIO NAZIONALE
S.P.V. residenti nel Compartimento/Regione. Sarà garantita la rappresentanza di
un delegato per Sezione.
Le Sezioni con più di 15 iscritti, eleggeranno un ulteriore delegato ogni 15
iscritti, senza contabilizzazione dei resti.
Art. 36
La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE è composta di tre membri.
E’ l’organo direttivo Compartimentale/Regionale.
Viene eletta dal Direttivo Compartimentale/Regionale a scrutinio segreto e
maggioranza qualificata su liste predisposte di tre nominativi, con
l’indicazione delle cariche di SEGRETARIO COMPARTIMENTALE / REGIONALE, SEGRETARIO AGGIUNTO, VICE SEGRETARIO;
garantendo la rappresentanza alle diverse realtà lavorative in cui sono
presenti gli aderenti al S.P.V.,
ovvero la presenza di un membro che opera nella Pax ed uno che opera nel
T.P.L...
Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga la maggioranza di 667/1000,
alla terza votazione viene eletta la lista che otterrà la maggioranza semplice
dei votanti.
Art. 37
La sede della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE deve essere ubicata nella
località
sede dell’ex compartimento/regione delle F.S.
Il SEGRETARIO COMPARTIMENTALE / REGIONALE può risiedere e prestare servizio in
qualsiasi
località del Compartimento.
Art. 38
La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE ha il compito di organizzare
l’attività sindacale in tutti gli impianti di giurisdizione della società
Trenitalia e delle altre Imprese ferroviarie.
Negli impianti dove sono presenti le due Divisioni Pax e TMR della Società
Trenitalia e/o altre imprese ferroviarie
la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE
è chiamata ad operare nell’interesse di tutti i lavoratori iscritti,
coordinandone le problematiche tenendo conto del numero dei soci esistenti negli
impianti, l‘importanza degli impianti stessi e le necessità organizzative.
Art. 39
I SINDACI NAZIONALI hanno facoltà di esaminare i libri contabili
Compartimentali/Regionali.
Art. 40
Il COLLEGIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE dei PROBIVIRI è l’organo di garanzia
statutaria del compartimento.
Decide sulle divergenze che potessero sorgere fra i vari organi
Compartimentali/Regionali, fra
questi e i soci, o tra i soci.
E’ composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente viene eletto
fra i membri
effettivi.
I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell’apertura dei
lavori congressuali
compartimentali/regionali.
Le sanzioni erogate dal Collegio dei Probiviri Compartimentale/Regionale possono
essere impugnate in appello con ricorso al Collegio Nazionale corrispondente.
Art. 41
Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI, in ultima istanza, per dare unità ed
uniformità di
garanzia, è competente a giudicare anche sulle controversie a carattere
compartimentale e
locale.
Art. 42
Tutti gli iscritti al S.P.V. fanno parte della sezione locale nella cui
giurisdizione è compreso il
proprio Impianto.
Dette sezioni devono:
a) eleggere
il responsabile di sezione;
b) sviluppare
al massimo l’adesione del personale viaggiante al S.P.V.;
c) curare la
distribuzione della stampa;
d) sostenere
gli obiettivi e le rivendicazioni del S.P.V.;
e)
collaborare con
la SEGRETERIA
COMPARTIMENTALE / REGIONALE;
f)
assistere l’azione dei rappresentanti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie
partecipando attivamente alle elezione dei soci S.P.V.;
g) mantenere
i collegamenti con gli organi compartimentali/regionali.
Art. 43
Le sezioni locali hanno i seguenti organi:
•
il Responsabile di Sezione;
•
l’Assemblea dei Soci.
Art. 44
L’Assemblea dei Soci è l’organizzazione di base che esprime la volontà degli
iscritti al S.P.V.
Essa è convocata dal Responsabile di Sezione oppure quando lo richieda un terzo
dei soci.
Ha il compito di eleggere il responsabile di sezione ed i delegati al Congresso
Compartimentale/Regionale.
Art. 45
Il Responsabile di Sezione deve:
a) portare a
conoscenza della Segreteria Compartimentale/Regionale tutte le istanze
scaturite dall’Assemblea dei Soci;
b) mantenere
i contatti con gli organi nazionali;
c) assistere
i soci del proprio impianto nelle controversie con l’Azienda anche avvalendosi
della collaborazione degli organi compartimentali o nazionali;
d)
distribuire la stampa e la propaganda nel proprio impianto.
TITOLO V
DELLA FINANZA E DEL PATRIMONIO
Art. 46
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili in proprietà al
S.P.V. ovunque
dislocati.
Presso la sede della Segreteria Nazionale esiste, continuamente aggiornato, un
libro inventario dei beni patrimoniali.
Le entrate del S.P.V. sono costituite dalle quote sociale e da contribuzioni.
Art. 47
Il S.P.V. risponde delle obbligazioni assunte dal SINDACATO NAZIONALE, da
persone da esso
delegate nei limiti delle competenze e dei fini statutari.
Il SEGRETARIO NAZIONALE rappresenta il S.P.V. di fronte a terzi e alla Autorità
Giudiziaria.
Art. 48
Il SEGRETARIO NAZIONALE è il responsabile dei fondi S.P.V. per la cui gestione
si avvale del
CASSIERE NAZIONALE.
Detti fondi sociali debbono categoricamente essere disponibili per quanto
previsto dal bilancio preventivo.
Ogni spesa non prevista in preventivo, e quindi straordinaria, deve essere
sottoposta all’ ESECUTIVO NAZIONALE
e da esso approvata.
Art. 49
Gli organi periferici del S.P.V. sono rappresentati nei confronti degli Istituti
di Credito dal
SEGRETARIO NAZIONALE.
L’ESECUTIVO NAZIONALE può disporre controlli amministrativi e interventi di
natura finanziaria nei confronti degli organi periferici.
Le obbligazioni assunte verso chiunque da questi ricadono sotto la
responsabilità degli stessi.
L’ESECUTIVO NAZIONALE non è tenuto a sollevarne le obbligazioni.
Art. 50
L’esercizio finanziario è riferito all’anno solare.
Il CASSIERE NAZIONALE ha l’obbligo di predisporre i rendiconti; assolvere gli
obblighi previsti
dall’art. 29 e sottoporli all’approvazione del CONSIGLIO NAZIONALE entro il 31
Maggio di ogni anno.
Art. 51
Le Segreterie Compartimentali/Regionali hanno l’obbligo di compilare annualmente
il proprio rendiconto su prospetto predisposto e di inviarne copia entro il 31
Marzo di ogni anno all’ESECUTIVO NAZIONALE.
Art. 52
Nessuno può richiedere finché esiste il S.P.V. la divisione delle attività, né
pretendere, in caso di recesso, quota alcuna, per qualsiasi titolo, compreso i
contributi versati.
TITOLO VI
MODIFICHE STATUTO – SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE E VARIE
Art. 53
Le modifiche allo Statuto del S.P.V. sono effettuate dai CONGRESSI NAZIONALI a
maggioranza qualificata (667/1000)dei voti congressuali.
Art. 54
Un mese prima della convocazione del CONGRESSO NAZIONALE le proposte di modifica
devono pervenire all’ ESECUTIVO NAZIONALE con la deliberazione di proposta
dell’organo proponente.
Tali proposte saranno tempestivamente recapitate a tutti i Segretari
Regionali/Compartimentali per opportuna e preventiva conoscenza.
Art. 55
Lo scioglimento del S.P.V. può avvenire solo per deliberazione dei soci a mezzo
referendum.
Il CONSIGLIO NAZIONALE, constatato il risultato, provvede alla nomina dei
liquidatori a norma di legge, dichiarando l’Ente a favore del quale devolvere le
attività.
Art. 56
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti
Interno e Amministrativo S.P.V -
Or.S.A. e le leggi italiane.